La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 105/2024 (Salva Casa) che converte il Decreto-legge 69/2024, (noto come Decreto Salva Casa), segna la conclusione del percorso previsto dal Governo per semplificare molte delle disposizioni contenute nel Testo Unico Edilizia (TUE) del D.P.R. 380/2001.
In questo approfondimento entreremo nel dettaglio degli articoli di cui si compone il D.L. 69/2024 convertito in Legge 105/2024 (Salva Casa).
Volendo schematizzare i principali punti contenuti nella legge, possiamo riassumere le variazioni dal D.P.R. 380/2001 nei punti seguenti:
- Stato Legittimo e Sanzioni Alternative:
- È necessario verificare lo stato legittimo dell’immobile (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE).
- Le sanzioni alternative alla demolizione (previste dagli artt. 33 e 34) ora contribuiscono alla determinazione dello stato legittimo.
- L’integrale pagamento di queste sanzioni non produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria (art. 36).
- Tolleranze Costruttive-Esecutive:
- Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, alcune difformità edilizie non sono più considerate tali.
- Questo significa che ciò che prima richiedeva sanatoria potrebbe non essere più necessario.
- Regolarizzazione degli Interventi:
- Per gli interventi che avrebbero richiesto CILA o SCIA, è possibile una procedura “tardiva” di regolarizzazione.
- Le sanzioni per la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori sono specificate nell’art. 6-bis, comma 5, del TUE.
- Gli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA sono soggetti a sanzioni pecuniarie (art. 37 del TUE).
- Varianti in Corso d’Opera Pre-1977:
- Le varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977 e non rientrano nei casi di tolleranza possono essere regolarizzate.
- La procedura prevede la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il pagamento di una sanzione.
- Parziali Difformità durante l’Esecuzione dei Lavori:
- Le parziali difformità, accertate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, possono essere sanate.
- Questo è possibile a condizione che non sia stato emesso un ordine di demolizione o riduzione in pristino e che sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o agibilità.
- Sanatoria per Interventi in Assenza o Difformità dal Permesso:
- L’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE) consente ora la sanatoria degli interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa.
- Tuttavia, questa procedura non è più utilizzabile per le variazioni essenziali, che richiedono una nuova procedura.
- Procedura per Variazioni Essenziali:
- Per sanare le variazioni essenziali, è necessario:
- Presentare un permesso di costruire in sanatoria.
- Dimostrare la doppia conformità dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie.
- Pagare la sanzione relativa al contributo di costruzione.
- Per sanare le variazioni essenziali, è necessario:
- Silenzio-Rigetto dopo 60 Giorni:
- Nel caso di istanza presentata ai sensi dell’art. 36, vige il silenzio-rigetto dopo 60 giorni. Se il Comune non risponde entro questo periodo, l’istanza si intende rifiutata.
Novità nell’Articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia (TUE)
L’Articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) introduce importanti modifiche riguardanti la regolarizzazione degli interventi edilizi. Di seguito, un riassunto delle principali disposizioni:
- Tipologie di interventi ammissibili alla sanatoria:
- Parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività.
- Interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, nei casi previsti dall’Articolo 37 del TUE.
- Variazioni essenziali secondo l’Articolo 32 del TUE.
- Condizioni per la sanatoria:
- L’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia al momento della realizzazione.
- Lo sportello unico può subordinare il rilascio del permesso in sanatoria all’attuazione preventiva degli interventi necessari per garantire la conformità alle norme tecniche di settore (sicurezza, igiene, efficienza energetica, ecc.).
- Sanatoria “strutturale”:
- È possibile sanare anche interventi “strutturali” seguendo le disposizioni dell’Articolo 34-bis, comma 3-bis, del TUE.
- Silenzio-assenso:
- Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale non si pronuncia entro 45 giorni sulla richiesta di permesso in sanatoria, si applica il silenzio-assenso.
- Sanzioni:
- Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un importo:
- Il doppio del contributo di costruzione (o una somma determinata in base all’Articolo 16) se l’intervento è in parziale difformità dal permesso di costruire o se vi sono variazioni essenziali.
- Il doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, valutato dall’Agenzia delle entrate, se l’intervento è stato eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa.
- Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un importo:
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